Testamento
La legislazione italiana stabilisce che il testamento è l’unico atto con cui un soggetto può disporre dei propri beni o di parte di essi dopo il decesso; il testamento, quindi, è efficace solo al momento della morte del testatore ed è un atto strettamente personale.
In merito al testamento è importante sapere che:
- possono fare testamento tutti i soggetti capaci di intendere e di volere;
- non possono fare testamento i minori e gli interdetti;
- è annullabile il testamento di chi non era capace di intendere e di volere, anche in via transitoria, nel momento in cui fece testamento;
- il testamento può sempre essere modificato o revocato, è nulla ogni clausola con la quale il testatore rinunci o si impegni a non modificare o a non revocare il suo testamento;
- nel redigere un nuovo testamento è opportuno dichiarare che si revocano i testamenti precedenti;
- nel testamento, accanto a disposizioni a titolo particolare è sempre opportuno nominare un erede al quale saranno destinati i restanti beni;
- nel testamento è importante identificare con precisione i beneficiari delle singole disposizioni, è nulla ogni disposizione a favore di beneficiari incerti o da individuare da parte di qualcuno;
- se il testamento lede i diritti di un erede legittimario, questo potrà agire in giudizio per impugnarlo in tutto o in parte.
La legge prevede tre tipi di testamento: olografo, pubblico e segreto.
Testamento olografo:
- deve essere redatto (scritto di proprio pugno e non in stampatello), datato e sottoscritto dal soggetto interessato;
- è una scrittura privata che fa prova finché non sia disconosciuta dalla parte contro cui è esibita;
- può essere oggetto di difficoltà di interpretazione, distruzione, smarrimento, errori e falsificazioni;
- può essere depositato presso un notaio che redigerà un verbale alla presenza di due testimoni.
Testamento pubblico:
- è un documento redatto da un notaio che fa piena prova delle dichiarazioni del testatore;
- ha natura di atto pubblico e, quindi, non è possibile lo smarrimento o la sottrazione;
- garantisce la conformità alla normativa vigente, evitando, quindi, future controversie tra i familiari;
- è la forma di testamento necessaria se il testatore è impossibilitato a scrivere;
- può essere modificato o revocato con altro testamento olografo o pubblico successivo;
- deve avere i seguenti requisiti formali:
- dichiarazione orale di volontà
- presenza di due testimoni
- redazione per iscritto della volontà testamentaria a cura del notaio
- sottoscrizione del testatore, di due testimoni e del notaio
- data
Testamento segreto:
- consiste nella consegna solenne di una scheda, contenente le disposizioni testamentarie, al notaio, che la riceve e la conserva tra i suoi atti;
- si caratterizza per la segretezza del contenuto, l’intangibilità dell’atto e la certezza della data.




