Social

Newsletter

Unioni civili

Le unioni civili possono riguardare coppie sia di sesso diverso che dello stesso sesso e sono definite come forme di convivenza tra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici e che non vogliono o non possono unirsi in matrimonio, a cui l’ordinamento giuridico di uno Stato riconosce diritti e doveri.

Il dibattito sulla parità dei diritti tra eterosessuali ed omosessuali ha spinto molti Paesi ha dotarsi di una legislazione per disciplinare le unioni civili, riconoscendo e garantendo specifici diritti per le coppie.
In merito, il Parlamento dell’Unione europea ha espresso in più occasioni la sua posizione:

  • ha chiesto agli Stati membri di “garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali”;
  • ha sollecitato gli Stati membri ad attuare il diritto al matrimonio e all’adozione di minori da parte di persone omosessuali.

Nell’Unione europea il quadro relativo alla legislazione sulle convivenze è molto variegato, per esempio alcuni Paesi hanno disciplinato:

  • l’unione registrata, che garantisce specifici diritti e doveri anche alle coppie dello stesso sesso oltre che alle convivenze formate da uomo e donna; i diritti e doveri possono essere identici, lievemente diversi o molto diversi da quelli delle coppie normalmente sposate; in alcuni paesi la registrazione è aperta anche alle coppie etero non sposate, mentre in altri paesi l’unione civile è ammessa esclusivamente per coppie omosessuali;
  • la coabitazione non registrata, con la quale alcuni diritti e doveri sono automaticamente acquisiti dopo uno specifico periodo di coabitazione;
  • il riconoscimento giuridico delle coppie non coniugate di qualunque sesso e il matrimonio alle coppie dello stesso sesso per realizzare la perfetta parità tra etero e omosessuali.

In Italia, ad oggi, non c’è una legge che disciplina le unioni civili. Ciò nonostante, le “coppie di fatto”, cioè non riconosciute giuridicamente, possono essere oggetto di alcuni diritti e di doveri secondo un quadro normativo non omogeneo e unitario, come invece avviene per l’istituto giuridico del matrimonio. Per esempio:

  • l’art. 408 del Codice civile stabilisce che è possibile nominare il convivente come amministratore di sostegno, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in previsione di una propria eventuale futura incapacità di intendere e di volere;
  • nel caso in cui un convivente rimanga vittima di lesioni o deceda a causa di un fatto illecito di un terzo, la Cassazione ammette che l’altro convivente possa avanzare la domanda di risarcimento del danno da fatto illecito subito dal partner, esattamente come accade per la famiglia legittima.

Una differenza fondamentale tra matrimonio e coppia di fatto riguarda l’eredità, tra i conviventi non esiste alcun diritto legale alla successione come c’è invece tra coniugi. Se uno dei coniugi muore, l’altro ne è erede per legge, mentre nel caso di coppia di fatto il convivente non è erede dell’altro, a meno che non sia nominato erede, come qualunque altra persona, per testamento, con cui, però, si può disporre solo di una quota del proprio patrimonio (quota “disponibile”).

Il dibattito sulle unioni civili è legato ai temi della famiglia e del matrimonio omosessuale.
L’unione di due persone, secondo l’ordinamento giuridico italiano, trova pieno riconoscimento solo attraverso il matrimonio, istituto precluso alle coppie dello stesso sesso.
La coppia di fatto, anche omosessuale, quale formazione sociale, trova riconoscimento, quindi tutela e rilevanza giuridica, art. 2 della Costituzione Italiana secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Il modello di famiglia viene definito dall’art. 29 Costituzione della Repubblica Italiana, dove si parla di famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio» e nel quale non si indica esplicitamente la diversità di sesso di coloro che intendo sposarsi.

Il 25 febbraio 2016 il senato della Repubblica Italiana ha approvato il disegno di legge cosiddetto “Cirinnà” che prevede l’istituzione delle unioni civili disciplinando diritti e doveri in modo tale da differenziarle esplicitamente dal matrimonio, tra cui l’assenza di un obbligo di fedeltà tra i contraenti e una procedura estremamente semplice per il suo scioglimento; inoltre, è stata vietata la stepchild adoption, ovvero la possibilità da parte di uno dei due partner di poter adottare la prole del proprio compagno al quale si è legati attraverso il contratto.

Per le unioni di coppie omosessuali il disegno di legge approvato dal senato prevede, ad esempio:

  • il riconoscimento giurididico per le coppie formate da due cittadini maggiorenni, con obblighi e doveri dei componenti dell’unione sanciti da un contratto da registrare in comune;
  • le coppie omosessuali saranno le uniche a poter utilizzare il termine di “unioni civili”;
  • l’obbligo di coabitazione e il dovere dell’assistenza morale;
  • la possibilità di godere della pensione di reversibilità del partner e di eventuali eredità così come di congedi parentali e graduatoria presso gli asili nido comunali;
  • la possibilità di prendere il cognome del proprio partner;
  • in caso di separazione il partner con reddito inferiore potrà beneficiare dell’assegno di mantenimento, assegnazione della casa e affido e diritti di visita ai bambini.

Per le unioni di coppie eterosessuali il disegno di legge approvato dal senato prevede, ad esempio:

  • un tipo di unione più debole dell’istituto del matrimonio o delle unioni civili;
  • la comunione dei beni, facendone richiesta al notaio con un patto sottoscritto da entrambi i coniugi che potranno inoltre presentare domanda per un alloggio delle case popolari;
  • la possibilità di assistere il proprio partner in caso di necessità (ricovero in ospedale, malattia grave o altro);
  • la nomina, come prima scelta, del proprio partner come tutore;
  • in caso di sopraggiunta morte del partner che ha firmato la stipula del contratto di abitazione, il congiunto potrà riscattare il contratto d’affitto per cinque anni;
  • i partner potranno godere dell’assegno di mantenimento in seguito alle reali necessità, senza dimenticare che l’affidamento dei figli, in caso di separazione, sarà deciso dal giudice.

31.03.2016 Home

Registrati per ricevere le nostre news