DONAZIONE ORGANI E TESSUTI

Mag 20, 2016 (0) commenti , , , ,

In un percorso di riflessione personale sulla propria vita e sul proprio futuro, ogni individuo può compiere delle scelte che riguardano sia la propria salute che quella degli altri; ciò può accadere, per esempio, se si decide di sottoscrivere un testamento biologico, se si vuole manifestare la volontà di donare i propri organi a scopo di trapianto e il proprio corpo a scopo scientifico in caso di decesso.

Tutte le persone potrebbero salvare la vita di altre persone. Ciò è possibile con la donazione di organi e tessuti dopo la morte: un atto di grande civiltà, generosità e amore.

Per compiere una scelta consapevole e serena, sia che si decida a favore o contro la donazione, è importante avere un’idea chiara e precisa della donazione di organi e tessuti, manifestare in modo appropriato le proprie volontà e farle presenti ai propri familiari così da sollevarli dal dover compiere una scelta difficile.

Il trapianto è un’efficace terapia per alcune gravi malattie che colpiscono gli organi o i tessuti del corpo umano e che non sono curabili in altro modo.

Grazie all’esperienza acquisita negli ultimi anni il trapianto consente al paziente una durata e una qualità di vita che nessun’altra terapia è in grado di garantire.

Non tutti i pazienti che necessitano di trapianto però possono riceverlo a causa dello scarso numero di donatori.

La donazione di organi e tessuti è attualmente regolamentata dall’articolo 23 della Legge 1° aprile 1999 n.91, dal Decreto ministeriale dell’8 aprile 2000, aggiornato con il Decreto ministeriale dell’11 aprile 2008.

L’obiettivo della Legge è tutelare il donatore e il ricevente, garantendo al primo il rispetto della sua volontà e al secondo che l’organo che gli verrà trapiantato sia sano, a tal fine il prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto avviene seguendo un iter ben preciso:

  • diagnosi di morte con criteri neurologici;
  • periodo di osservazione;
  • comunicazione del decesso ai familiari e verifica dell’esistenza di una dichiarazione di volontà;
  • esclusione di controindicazioni mediche alla donazione;
  • donazione.

In Italia per la manifestazione della volontà di donare vige il principio del consenso o del dissenso esplicito, il “silenzio-assenso” introdotto della Legge 91 del 1° aprile 1999 non ha mai trovato attuazione.

A tutti i cittadini maggiorenni è offerta la possibilità (non l’obbligo) di dichiarare la propria volontà in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte, attraverso le seguenti modalità:

  • registrazione della volontà presso gli appositi sportelli delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e dei Comuni convenzionati con le Asl (quando viene richiesta o rinnovata la carta d’identità) o presso il medico di famiglia;
  • atto olografo dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (AIDO) o con la tessera appositamente predisposta da una delle altre associazioni di settore;
  • compilazione del c.d. “tesserino blu” del Ministero della Salute;
  • dichiarazione scritta su un comune foglio bianco che riporti nome, cognome, data e luogo di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa) data e firma.

Il SIT è il Sistema Informativo Trapianti ed è un archivio informatico del Centro Nazionale per i Trapianti collegato con i Centri trapianto interregionali e regionali; la volontà di donare o meno del cittadino viene registrata nell’archivio del SIT quando è espressa presso:

  • le ASL;
  • i Comuni che hanno stipulato un accordo con l’ASL di riferimento;
  • l’AIDO.

In caso di possibile donazione, i medici rianimatori verificano che il soggetto di cui venga accertata la morte ha con sé la dichiarazione o ha registrato la volontà nel Sistema Informativo Trapianti.

È importante che il cittadino:

  • conservi con sé, insieme ai propri effetti personali, il documento che prova il suo consenso o dissenso alla donazione di organi e tessuti dopo la morte;
  • parli con i propri familiari, poiché, in assenza di una dichiarazione firmata, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto.

Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento; sarà comunque ritenuta valida l’ultima dichiarazione resa in ordine di tempo secondo le modalità previste.

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