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Regime patrimoniale tra coniugi

I rapporti patrimoniali tra i coniugi (ciascuna delle due persone unite in matrimonio) possono essere regolati dai seguenti istituti giuridici:

  • comunione legale
  • separazione dei beni
  • fondo patrimoniale

In mancanza di una scelta diversa, il regime patrimoniale legale dei coniugi è la comunione legale dei beni e ha l’effetto di far cadere in successione, al momento della morte di uno dei coniugi, la metà dei beni a lui intestati.

La Legge n. 151 del 19/05/1975 stabilisce che quando una coppia si unisce in matrimonio, sia in caso di rito civile che religioso, si applica automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni. Il regime della comunione legale si applica anche ai matrimoni contratti anteriormente al 20/09/1975 per i beni acquistati successivamente alla suddetta data, sempre che non si è optato per la separazione dei beni.

Entrano nella comunione e si intendono in comproprietà al 50%:

  • i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente durante il matrimonio
  • i risparmi di ciascun coniuge accantonati durante il matrimonio
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio
  • gli utili e gli incrementi di aziende di proprietà di uno solo dei coniugi prima del matrimonio, ma gestite da entrambi

Non entrano nella comunione e sono considerati personali i beni:

  • di proprietà di ciascun coniuge prima del matrimonio
  • ricevuti per donazione o successione
  • di uso strettamente personale
  • che servono all’esercizio di una professione
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni o di pensione di invalidità al lavoro

L’amministrazione dei beni della comunione spetta ai coniugi, che la esercitano con modalità diverse a seconda dell’atto da compiere:

  • gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti separatamente da ciascun coniuge;
  • gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi.

La comunione si scioglie, e si procede alla divisione giudiziale dei beni in comune, nei casi previsti dalla legge:

  • morte di uno dei coniugi
  • separazione personale
  • annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • fallimento di uno dei coniugi
  • i coniugi decidono di cambiare regime patrimoniale

Al momento dello scioglimento della comunione sono, inoltre, considerati di proprietà comune e per pari quota:

  • i beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva
  • il residuo non consumato dei frutti dei beni personali e dei proventi delle attività lavorative di ciascuno dei coniugi.

I coniugi possono in qualunque momento stipulare, mediante atto pubblico dal notaio o da altro pubblico ufficiale, convenzioni matrimoniali diverse dal regime della comunione legale (es. la separazione dei beni).
In beni della comunione possono essere aggrediti per soddisfare i debiti derivanti da:

  • oneri gravanti sui beni stessi al momento dell’acquisto
  • obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi
  • obbligazioni contratte separatamente dai coniugi nell’interesse della famiglia
  • obbligazioni contratte separatamente dai coniugi per interessi estranei alla famiglia, in questo caso rispondono dei debiti prima i beni personali del coniuge debitore.

I coniugi possono con apposita convenzione matrimoniale scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, in base al quale ciascun coniuge conserva la titolarità e l’amministrazione esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

La scelta del regime di separazione dei beni può essere avvenire:

  • prima della celebrazione del matrimonio
  • dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio
  • dopo il matrimonio con atto pubblico dal notaio o da altro pubblico ufficiale

La responsabilità per eventuali debiti grava separatamente su ciascuno dei coniugi, quindi, i creditori possono soddisfarsi solamente sui beni del coniuge loro debitore e non possono aggredire i beni dell’altro coniuge.

Il fondo patrimoniale permette di destinare dei beni per soddisfare dei bisogni della famiglia e può essere costituito da:

  • uno dei coniugi
  • entrambi i coniugi
  • un terzo.

Indipendentemente dal regime patrimoniale esistente tra i coniugi (comunione legale o separazione dei beni), con il fondo patrimoniale è possibile vincolare la destinazione di specifici beni al fine di raggiungere un determinato scopo (es. istruzione dei figli).
I beni, per i quali non c’è trasferimento di proprietà, che possono essere compresi nel fondo patrimoniale sono:

  • beni immobili
  • beni mobili registrati
  • titoli di credito.

Nel caso sia un terzo a istituire il fondo patrimoniale è necessaria l’accettazione di entrambi i coniugi.
Cos’altro sapere sul fondo patrimoniale:

  • la creazione del fondo deve avvenire per atto pubblico, che va annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascritto nei Registri immobiliari
  • l’amministrazione del fondo è disciplinata dalle stesse norme previste per la comunione legale
  • i beni del fondo costituiscono patrimonio separato e possono essere aggrediti solamente per soddisfare i creditori della famiglia
  • l’annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio determina la cessazione del fondo, salvo la presenza di figli minori che posticipa la cessazione al compimento della maggiore età.

31.03.2016 Home

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