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Quota legittima e quota disponibile

La Legge italiana stabilisce che una quota del patrimonio della persona deceduta, detta di “legittima” o di “riserva”, spetta di diritto ai parenti più stretti detti “legittimati” o “legittimari” (fino ai collaterali entro il sesto grado).
I figli, il coniuge e i genitori (in assenza di figli) hanno, quindi, il diritto a specifiche quote di patrimonio, sulle stesse non si possono porre né oneri né condizioni di nessun genere e devono essere rispettate nel momento in cui si decide di redigere un testamento. Se il testamento lede i diritti di un legittimario, questo potrà agire in giudizio per renderle inefficaci (azione di riduzione).

Chi fa testamento può disporre liberamente della restante parte del patrimonio, chiamata “quota disponibile”.
Per determinare la quota disponibile, cioè la quota di cui il testatore può liberamente disporre, bisogna aggiungere ai beni lasciati il valore di quelli donati in vita, a favore di chiunque, e togliere l’importo dei debiti, sul valore così ottenuto si calcola la quota legittima e la quota disponibile.

La quota legittima, e per differenza la quota disponibile, del patrimonio è stabilita in base al numero e alla qualità dei legittimari e del fatto che essi concorrano o meno tra loro, per esempio:
A. presenza di singole categorie di legittimari:

  • figlio unico: 1/2 figlio e 1/2 disponibile
  • due o più figli: 2/3 figli e 1/3 disponibile
  • ascendenti: 1/3 ascendenti e 2/3 disponibile
  • coniuge: 1/2 coniuge e 1/2 disponibile

B. presenza di più categorie di legittimari:

  • coniuge e un figlio: 1/3 coniuge, 1/3 figlio e 1/3 disponibile
  • coniuge e due o più figli: 1/4 coniuge, 1/2 figli e 1/4 disponibile

Al coniuge sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se la casa era di proprietà di colui che ha fatto testamento o comune.
Se la quota legittima non viene rispettata, per effetto del testamento o di donazioni del defunto, gli eredi legittimi, entro 10 anni, possono impugnare il testamento e chiedere l’azione di riduzione.

31.03.2016 Home

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