Donazione organi e tessuti
Tutte le persone potrebbero salvare la vita di altre persone.
Ciò è possibile con la donazione di organi e tessuti dopo la morte: un atto di grande civiltà, generosità e amore.
Per compiere una scelta consapevole e serena, sia che si decida a favore o contro la donazione, è importante avere un’idea chiara e precisa della donazione di organi e tessuti, manifestare in modo appropriato le proprie volontà e farle presenti ai propri familiari così da sollevarli dal dover compiere una scelta difficile.
Il trapianto è un’efficace terapia per alcune gravi malattie che colpiscono gli organi o i tessuti del corpo umano e che non sono curabili in altro modo.
Grazie all’esperienza acquisita negli ultimi anni il trapianto consente al paziente una durata e una qualità di vita che nessun’altra terapia è in grado di garantire.
Non tutti i pazienti che necessitano di trapianto però possono riceverlo a causa dello scarso numero di donatori.
La donazione di organi e tessuti è attualmente regolamentata dall’articolo 23 della Legge 1° aprile 1999 n.91, dal Decreto ministeriale dell’8 aprile 2000, aggiornato con il Decreto ministeriale dell’11 aprile 2008.
L’obiettivo della Legge è tutelare il donatore e il ricevente, garantendo al primo il rispetto della sua volontà e al secondo che l’organo che gli verrà trapiantato sia sano, a tal fine il prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto avviene seguendo un iter ben preciso:
- diagnosi di morte con criteri neurologici
- periodo di osservazione
- comunicazione del decesso ai familiari e verifica dell’esistenza di una dichiarazione di volontà
- esclusione di controindicazioni mediche alla donazione
- donazione
1. DIAGNOSI DI MORTE CON CRITERI NEUROLOGICI
I donatori di organi sono persone di qualunque età che muoiono in ospedale nelle Unità di Rianimazione, la Legge 29 dicembre 1993 n. 578 stabilisce che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni del cervello, questa condizione può presentarsi in seguito a:
- un arresto della circolazione sanguigna (elettrocardiogramma piatto per non meno di 20 minuti)
- una grave lesione che ha danneggiato irreparabilmente il cervello (emorragia, trauma cranico, aneurisma etc.), in questo caso i medici eseguono accurati accertamenti clinici e strumentali per stabilire la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
- stato di incoscienza
- assenza di riflessi del tronco
- assenza di respiro spontaneo
- silenzio elettrico cerebrale
Tutte le fasi di accertamento e certificazione della morte tramite criteri neurologici sono rigorosamente sancite dalla legge e vengono effettuate da un collegio di tre medici esperti (anestesista, neurofisiopatologo, medico legale), diversi da chi ha constatato per primo la morte e indipendenti dall’équipe che effettuerà il prelievo e trapianto, che viene convocato dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera, indipendentemente dall’eventuale consenso al prelievo di organi.
È bene fare una precisazione per il coma e lo stato vegetativo, casi in cui non si procede al prelievo di organi o tessuti.
Per coma si intende una condizione patologica caratterizzata da perdita della coscienza, motilità spontanea e sensibilità; un paziente può entrare in coma per varie cause quali, principalmente: intossicazione o avvelenamento, alterazione del metabolismo, tumore, traumi o lesioni cerebrali. Il coma reversibile può durare da qualche giorno ad alcune settimane, minore è la durata del coma e minori saranno gli eventuali danni cerebrali cui andrà incontro il paziente
Lo stato vegetativo è una condizione diversa dal coma (può evolvere dal coma) e dalla morte cerebrale, è uno stato di completa perdita della coscienza di sé e della consapevolezza dell’ambiente in cui si ha la ciclicità del ritmo sonno-veglia e la conservazione più o meno completa delle funzioni vegetative.
2.PERIODO DI OSSERVAZIONE
L’art. 4 del Decreto Ministeriale 11 aprile 2008 n. 136 sancisce che, per tutti e indipendentemente dal trapianto, la durata dell’osservazione ai fini dell’accertamento della morte deve essere non inferiore a 6 ore per gli adulti e i bambini, sotto l’anno di età sono richiesti ulteriori test strumentali
3.COMUNICAZIONE DEL DECESSO AI FAMILIARI E VERIFICA DELL’ESISTENZA DI UNA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ
Nel caso in cui il soggetto, al quale si sta accertando la morte con criteri neurologici, presenti le condizioni cliniche per diventare un potenziale donatore di organi e tessuti, il medico coordinatore del prelievo verifica se il cittadino ha espresso la propria volontà in vita verificando se è presente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) o se ha con sé un documento attestante la propria dichiarazione di volontà.
Se un cittadino non esprime la propria volontà in vita, la legge prevede la possibilità per i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di accertamento di morte. Pertanto, è bene parlare anche con i propri familiari, poiché, in assenza di una dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto. Per i minori sono sempre i genitori a decidere, e se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.
Quindi:
- donazione si nei seguenti casi:
- consenso espresso in vita del cittadino (i familiari non possono opporsi)
- il cittadino non si è espresso e i familiari non si oppongono
- donazione no nei seguenti casi:
- non consenso espresso in vita del cittadino
- il cittadino non si è espresso e i familiari si oppongono
4.ESCLUSIONE DI CONTROINDICAZIONI MEDICHE ALLA DONAZIONE
Tutti gli organi sono prelevabili, tuttavia, in presenza di malattie infettive trasmissibili, l’idoneità dell’organo al trapianto è scrupolosamente valutata dai medici con specifici esami.
5.DONAZIONE
Gli organi prelevati vengono trapiantati ai pazienti selezionati tra tutti quelli iscritti nelle liste di attesa. La selezione del ricevente è effettuata in base a criteri oggettivi e trasparenti (compatibilità clinica ed immunologica) che favoriscono la massima riuscita del trapianto. I tessuti prelevati possono essere conservati in banche appositamente attrezzate prima di essere utilizzati sul ricevente.
In Italia per la manifestazione della volontà di donare vige il principio del consenso o del dissenso esplicito, il “silenzio-assenso” introdotto della Legge 91 del 1° aprile 1999 non ha mai trovato attuazione.
A tutti i cittadini maggiorenni è offerta la possibilità (non l’obbligo) di dichiarare la propria volontà in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte, attraverso le seguenti modalità:
- registrazione della volontà presso gli appositi sportelli delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e dei Comuni convenzionati con le Asl (quando viene richiesta o rinnovata la carta d’identità) o presso il medico di famiglia
- atto olografo dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (AIDO) o con la tessera appositamente predisposta da una delle altre associazioni di settore
- compilazione del c.d. “tesserino blu” del Ministero della Salute
- dichiarazione scritta su un comune foglio bianco che riporti nome, cognome, data e luogo di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa) data e firma (vai all’esempio).
Il SIT è il Sistema Informativo Trapianti ed è un archivio informatico del Centro Nazionale per i Trapianti collegato con i Centri trapianto interregionali e regionali; la volontà di donare o meno del cittadino viene registrata nell’archivio del SIT quando è espressa presso:
- le ASL
- i Comuni che hanno stipulato un accordo con l’ASL di riferimento
- l’AIDO
In caso di possibile donazione, i medici rianimatori verificano che il soggetto di cui venga accertata la morte ha con sé la dichiarazione o ha registrato la volontà nel Sistema Informativo Trapianti.
È importante che il cittadino:
- conservi con sé, insieme ai propri effetti personali, il documento che prova il suo consenso o dissenso alla donazione di organi e tessuti dopo la morte
- parli con i propri familiari, poiché, in assenza di una dichiarazione firmata, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto.
Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento; sarà comunque ritenuta valida l’ultima dichiarazione resa in ordine di tempo secondo le modalità previste.
E’ possibile consultare la lista dei Comuni che hanno attivato il servizio e le dichiarazioni registrate nella sezione dichiarazioni di volontà del SIT.
31.03.2016 Home