CREMAZIONE
La cremazione consiste nell’utilizzo del fuoco per ridurre un cadavere nei suoi elementi base, gas e frammenti ossei, poi sminuzzati fino a formare una cenere.
Attualmente è il rito funebre dominante presso numerose popolazioni di diversi continenti e in modo particolare in India e negli ultimi anni è in costante crescita anche in Italia dove è praticata in circa il 10% dei casi, anche se, in città come Milano e Torino la percentuale supera il 50%, di fatto c’è in Italia una carenza di strutture attrezzate, presenti soprattutto al centro e al nord.
L’autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dal Comune ove si è verificato il decesso e la legge ha individuato tre modalità per ottenere la cremazione:
- l’esistenza di una disposizione testamentaria (documento redatto di proprio pugno, datato e sottoscritto, che si consiglia di far autenticare da un notaio, puoi trovare un esempio QUI)
- l’iscrizione ad un’Associazione riconosciuta avente tra i propri fini la cremazione degli associati, dove risulta la manifestazione di volontà espressa in vita dal defunto (per esempio le So.Crem.)
- la dichiarazione del coniuge o, in assenza, della maggioranza dei parenti più prossimi con pari grado di parentela, resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile
La Federazione Italiana per la Cremazione (F.I.C.) è l’associazione che riunisce le Società di Cremazione italiane (So.Crem.) che hanno l’obiettivo di dare seguito alla volontà dell’iscritto di essere cremato e di farla valere anche nel caso di familiari contrari, inoltre, provvedono all’espletamento di tutta la parte burocratica ed assistono i congiunti.
Nei casi di morte sospetta, la cremazione può essere autorizzata solo quando dal certificato medico risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato oppure quando l’Autorità Giudiziaria abbia dato il nulla osta alla cremazione.
Nel caso il defunto sia portatore di pace-maker non di ultima generazione, è necessario provvedere all’espianto.
La cremazione può essere richiesta al momento della fissazione del funerale e richiede il pagamento di una tariffa per l’operazione stessa e per l’urna cineraria, questi costi si aggiungono a quelli per il funerale. I familiari del defunto possono rivolgersi ad una delle imprese funebre che provvederà ad istruire la pratica per la cremazione e ad acquisire tutta la documentazione necessaria.
La Setif, associazione per i servizi funerari italiani, ha stabilito le seguenti tariffe in vigore dal 1° gennaio 2016:
- €608, 83 per la cramazione di cadavere
- €245,99 per la dispersione delle ceneri in un cimetero.
Le ceneri cremate vengono raccolte in un’urna sigillata e identificata tramite targhetta metallica con indicati i dati anagrafici della persona defunta; le ceneri possono essere tumulate, disperse o affidate ai familiari.
TUMULAZIONE DELLE CENERI
L’urna cineraria può essere tumulata in una celletta, manufatto cimiteriale realizzato per custodire i resti ossei o le ceneri del defunto. La tumulazione viene effettuata dal Comune su richiesta di un parente, tramite la sottoscrizione di un contratto di concessione di durata pari a 30 anni. Mentre la tariffa per la tumulazione è fissa, quella della celletta varia a seconda della posizione del manufatto. Potrebbe essere possibile inserire un’urna cineraria in una celletta che già ospita le ceneri di un’altra persona.
DISPERSIONE DELLE CENERI
La dispersione delle ceneri viene autorizzata, secondo la volontà scritta espressa in vita dal defunto, dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
La dispersione è consentita:
- in apposite aree del Cimitero
- in aree private all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività con fini di lucro
- in natura: in mare, nei laghi, nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e manufatti
- la dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati
In mancanza di indicazioni scritte espresse in vita dal defunto sul luogo della dispersione, la scelta spetta al coniuge o, in mancanza, alla maggioranza dei parenti più prossimi con pari grado di parentela.
La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, sempre che sia stata rinvenuta la volontà scritta espressa in vita dal defunto: in questo caso, l’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il Cimitero che accoglie il defunto.
La legge non consente di autorizzare la dispersione sulla base delle volontà espresse dai familiari dopo la morte, anche se in vita il defunto aveva espresso verbalmente tale volontà.
AFFIDAMENTO DELLE CENERI
L’urna cineraria può essere affidata ai familiari in presenza di uno di questi casi:
- l’esistenza di una disposizione testamentaria del defunto
- l’iscrizione ad un’Associazione riconosciuta avente tra i propri fini la cremazione degli associati, dove risulta la manifestazione di volontà espressa in vita dal defunto (per esempio le So.Crem.)
- la dichiarazione del coniuge o, in assenza, della maggioranza dei parenti più prossimi con pari grado di parentela, resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile
L’urna cineraria può essere trasportata anche dai familiari su una qualsiasi autoveicolo. Deve essere conservata in un luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Si può rinunciare all’affidamento dell’urna conferendo le ceneri al Cinerario Comune o provvedendo alla loro tumulazione (il Cinerario Comune è un’area cimiteriale, dove trovano destinazione le ceneri a cui i parenti rinunciano).
CREMAZIONE E RELIGIONE
La Chiesa Cattolica dal 1963 ha abolito il divieto di cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana; i cattolici credono fortemente che il credente non possa essere sepolto ovunque ma in un luogo di sepoltura consacrato (cimitero), ciò vale anche per le ceneri, che devono essere conservate nei cimiteri e non disperse.
In merito alle altre religioni, per i protestanti la cremazione non è vietata, per gli ortodossi è invece assolutamente proibita così come per gli islamici e gli ebrei.
CENNI STORICI
Questo tipo di trattamento del corpo del defunto fu conosciuto fin dalla preistoria e fu ampiamente praticato da greci e romani.
In Asia tale consuetudine si è mantenuta pressoché inalterata da millenni, alcune culture antiche hanno creduto che il fuoco fosse un agente di purificazione e che la cremazione illuminasse il passaggio dei defunti in un altro mondo, o che ne impedisse il ritorno tra i vivi.
I Greci cominciarono a cremare i loro morti fin da 3.000 anni fa, la cremazione era il modo predominante di eliminare i cadaveri e l’importanza del rito faceva sì che fosse riservata alle persone più nobili e famose.
Con la diffusione del Cristianesimo, la pratica della cremazione nell’impero romano decadde a favore della sepoltura. Anche se la cremazione non era esplicitamente un tabù fra i cristiani, era guardata con sospetto dalle autorità religiose e osteggiata a causa della sua origine pagana greco-romana e per la preoccupazione che potesse interferire con la resurrezione del corpo e la sua riunione con l’anima. Un altro motivo più pratico del declino delle cremazioni fu quello della crescente penuria di legname alla fine dell’Impero Romano.
Le cose cambiarono con l’avvento dell’Illuminismo e con Napoleone Bonaparte, il quale, tramite l’Editto di Saint Cloud del 1805 gettò le basi di quelle che sono oggi le norme legislative in materia di diritto cimiteriale.
La cremazione è rimasta inconsueta in Europa occidentale fino al XIX secolo, periodo in cui varie Chiese cristiane hanno cominciato ad accettare tale pratica, forse anche per considerazioni legate alle problematiche ambientaliste.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- La cremazione nel Regolamento di Polizia Mortuaria – Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, articoli 78 – 81.
- Legge 30 Marzo 2001, n. 130 recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.
- Decreto Ministeriale del Ministero dell’interno 1 Luglio 2002 recante: “Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali”.
- Decreto Ministeriale del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero della salute, 16 maggio 2006 recante: “Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali”.
31.03.2016Home