Social

Newsletter

Convivenze

Sono sempre più in Italia le persone legate da un vincolo affettivo che convivono, condividendo sia aspetti patrimoniali che non della propria vita, senza stipulare un contratto di matrimonio.
Le coppie di fatto sono una realtà anche in Italia, come nel resto d’Europa, ma non sono riconosciute dall’ordinamento italiano con una legge che ne disciplini diritti e doveri.
Nonostante il vuoto legislativo, dal 2 dicembre 2013, è possibile stipulare i “contratti di convivenza“, cioè accordi sottoscritti da una coppia di fatto con cui è possibile stabilire le regole che disciplinano la loro convivenza, sia sotto l’aspetto patrimoniale che per alcuni aspetti personali, nonché le regole che disciplinano la cessazione della convivenza.

Quando si inizia una convivenza o nel corso della stessa, con il contratto di convivenza si possono stabilire delle regole, veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti, per disciplinarne degli aspetti, per esempio:

  • contribuzione alle spese necessarie alla convivenza;
  • contribuzione alle attività domestiche;
  • proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza;
  • utilizzo dell’abitazione in cui la coppia vive (di proprietà o in affitto);
  • acquisto di un’immobile;
  • mantenimento e istruzione dei figli, a cui i genitori sono, comunque, obbligati per legge;
  • assistenza reciproca in tutti i casi di malattia fisica o psichica;
  • designazione del convivente come amministratore di sostegno (per esempio può prendere delle decisioni in caso di infermità o di trattamento di fine vita del convivente);
  • cessazione della convivenza.

I contratti di convivenza possono essere redatti da un notaio (o un avvocato) e non sono standardizzati, nel senso che ogni coppia può avere delle specifiche esigenze che intende regolare e sulla base delle quali vengono stipulati i contratti. Il contratto di convivenza deve risultare da apposito atto scritto, preferibilmente atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Con i contratti di convivenza si vuole sostanzialmente tutelare la parte più debole della coppia; tuttavia, questi contratti non possono regolare la successione dei beni, che può essere definita con la redazione di un specifico testamento.

 31.03.2016Home

Registrati per ricevere le nostre news