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ADEMPIMENTI FISCALI DELLA SUCCESSIONE

La successione per causa di morte impone i seguenti adempimenti fiscali:

  • la dichiarazione di successione
  • il pagamento dell’imposta di successione

La dichiarazione di successione è l’attestazione ai fini fiscali dei beni di proprietà del defunto e deve essere presentata dagli eredi e dai legatari all’Agenzia delle Entrate entro una anno dalla data di decesso, se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una.
La dichiarazione contiene le generalità dei successori e la descrizione dei beni oggetto della successione, inoltre, è funzionale al pagamento dell’imposta di successione e costituisce la condizione per poter disporre dei beni ricevuti a causa di morte.
Non è necessario presentare la dichiarazione di successione nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti ipotesi, che devono risultare da apposita dichiarazione scritta del o dei beneficiari:

  • l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
  • l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a euro 100.000,00 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

La dichiarazione di successione può essere compilata dal notaio, dal commercialista, dall’avvocato o da altro professionista, ovvero da un centro di assistenza fiscale (CAF) o anche da soli; se complessa è opportuno rivolgersi ad un notaio o comunque ad un professionista.

Alla dichiarazione di successione si allegano i seguenti documenti in carta semplice:

  • certificato di morte o autocertificazione
  • visure catastali
  • eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa
  • certificato di destinazione urbanistica per i terreni
  • prospetto della liquidazione delle imposte
  • nel caso di rinuncia all’eredità, copia autenticata del verbale
  • copia originale o autenticata del testamento nel caso di successione testamentaria
  • il modello F23 relativo al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali.

Prima di presentare la dichiarazione di successione, è necessario pagare le imposte ipotecarie e catastali tramite modello F23; mentre, successivamente, bisogna presentare, entro 30 giorni, la richiesta di voltura degli immobili presso il catasto.

La Legge del 24 novembre 2006 n. 286 disciplina l’imposta di successione che si applica ai singoli lasciti a titolo di erede o legatario e non all’intera eredità.
I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di successione sono gli eredi ed i legatari, gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta per l’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.

Le aliquote e le franchigie dell’imposta di successione si differenziano a seconda dei beni e diritti e del grado di parentela esistenti; sono previste,

  • 4% per il coniuge e i parenti in linea retta (genitori, nonni, figli, nipoti ecc.) per i patrimoni di valore superiore a euro 1.000.000;
  • 6% per i fratelli e le sorelle per i patrimoni di valore superiore a euro 100.000;
  • 6% per i parenti in linea collaterale fino al 4° grado (zii, cugini ecc.) e gli affini sino al 3° grado (suoceri, generi, nuore, ecc.), non è prevista alcuna franchigia;
  • 8% per tutti gli altri soggetti, non è prevista franchigia.

Se nell’eredità sono compresi beni immobili, gli eredi e i legatari sono tenuti al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali nella misura rispettivamente del 2% e dell’1% del valore catastale rivalutato secondo appositi coefficienti. La misura di queste due imposte sarà determinata in misura fissa, pari a Euro 168 ciascuna, qualora gli eredi possano godere dei benefici prima casa; inoltre, sono dovute l’imposta di bollo, la tassa ipotecaria nonché i tributi speciali per ogni trascrizione presso i Registri Immobiliari.

L’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta di successione.
Si considerano compresi nell’attivo ereditario il denaro, i gioielli e la mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, anche se non dichiarati.

Sono esclusi dall’attivo ereditario tutti i beni e diritti dichiarati esenti dall’imposta di successione da una norme di legge, per esempio:

  • le indennità di fine rapporto dovute dal datore di lavoro*;
  • le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
  • le prestazioni erogate dai fondi pensione complementari;
  • i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale;
  • i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;
  • gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati;
  • i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico;
  • i beni culturali.

Le passività deducibili dall’asse ereditario sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione (per esempio rate di mutuo, saldo di conto corrente negativo, cambiali, ecc.) e dalle spese mediche e funerarie.

L’imposta di successione viene applicata sull’attivo ereditario dedotte le passività deducibili.

*Le indennità di preavviso e di fine rapporto (TFR) dovute dal datore di lavoro alla morte del dipendente devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, nel caso che vivessero a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo. In mancanza il lavoratore subordinato può disporre per testamento delle indennità di preavviso e di fine rapporto a favore di persone, enti o altro beneficiario.
L’indennità che spetta per la prestazione d’opera del defunto non cade nella successione perché matura per fatto della morte, quindi successivamente a questa; pertanto l’indennità non rientra nell’asse ereditario e non è soggetta a imposta di successione.

 31.03.2016Home

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